Distinzioni tra innovazioni e modificazioni della cosa comune

In tema di condominio le innovazioni di cui all'art. 1102 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c.

Sotto il profilo oggettivo le innovazioni consistono in opere di trasformazione  che incidono sull'essenza della cosa comune e ne alterano la originaria destinazione, mentre le modificazioni servono a rendere migliore  e più comodo l'uso della cosa.

Sotto l'aspetto soggettivo nelle innovazioni rileva l'interesse di una maggioranza qualificata  mentre le modificazioni si rivolgono al singolo condomino.

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