AZIONI REALI, LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE

Importante decisione della Cassazione(sent 21533/20). In tema di condominio le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottnere decisioni relative alla titolarità o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio che esulino dal novero degli atti meramente conservaitvi (dove l'amministratore è legittimato ex art. 1130 n. 4 c.c.) possono essere esperite solo previa autorizzazione dell'assemblea ex art. 1131, adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 codice civile.

Dove siamo

Contattaci per informazioni